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Lo Statuto comunale  approvato ed emanato dal Consiglio comunale, è l'atto normativo fondamentale del Comune attraverso il quale stabilisce il proprio ordinamento generale, il funzionamento degli Organi di governo locali, le modalità di partecipazione dei cittadini, le forme di collaborazione tra il Comune e altri Enti, l'organizzazione degli uffici. 

La definizione di "Statuto" è contenuta all'interno del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227, Supplemento Ordinario, che recita:

 

Art.6

Statuti comunali e provinciali

 

  1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
  2. Lo statuto, nell'àmbito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
  3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
  4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
  5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
  6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

 

Il vigente Statuto del Comune di Vasto è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 23/04/2007 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 86 del 12/10/2009 e n. 5 del 10/01/2012.

 

Statuto del Comune di Vasto

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